Ultima modifica 18.07.2019

Generalità

In base alla prima legge in vigore (n°327 del 29 marzo 1951), potevano essere definiti alimenti dietetici:Alimenti dietetici

"i prodotti ai quali, o per processo di lavorazione o per addizione di particolari sostanze, sono state conferite particolari e/o definitive proprietà dietetiche".

In seguito il Decreto Legislativo (DL) n°111 del 27 gennaio 1992, nel rispetto della direttiva CEE 89/398, ha modificato la dicitura definendo con più precisione che:

"per alimenti dietetici si intendono tutti quei prodotti cui sono conferite proprietà dietetiche e destinati ad un'alimentazione specifica per persone che si trovano in particolari condizioni fisiologiche o patologiche".

In definitiva, la normativa ULTIMA precisa che il prodotto debba essere SPECIFICO per le esigenze nutrizionali PARTICOLARI:

  • delle persone con DIFFICOLTA' nell'assorbimento o con METABOLISMO PERTURBATO
  • delle persone in CONDIZIONI FISIOLOGICHE PARTICOLARI
  • dei LATTANTI o dei BAMBINI nella PRIMA infanzia.

Sinonimi di alimenti dietetici

Gli alimenti dietetici sono anche denominati:

  • Alimenti per una nutrizione particolare - DL 111/92
  • Alimenti di regime - DL 111/92
  • Integratori di regime - DL 77/93.

NB. La normativa del 1992 ESCLUDE dai prodotti dietetici TUTTI quegli alimenti SOLAMENTE ADDIZIONATI o REINTEGRATI in vitamine, minerali, fibre... eccezion fatta per quelli che DIMOSTRANO di essere utili al raggiungimento di un fine DIETETICO specifico.

In sintesi...

Gli alimenti dietetici rispettano e perseguono le seguenti caratteristiche generali:

  • Distinguersi dagli alimenti per l'uso corrente
  • Rendersi adatti ad un obbiettivo nutrizionale
  • Essere commercializzati indicando tale obbiettivo

Inoltre, gli alimenti dietetici rispondono alle esigenze nutrizionali di ALCUNE PARTICOLARI CATEGORIE di PERSONE:

  • che presentano difficoltà nell'assorbimento o turbe del metabolismo
  • che si trovano in condizioni fisiologiche particolari per cui possono TRARRE VANTAGGIO dall'assunzione di tali prodotti
  • Lattanti o bambini della prima infanzia IN BUONA SALUTE (DL 27 novembre 1992, art. 1 commi 1 e 2).

Disposizioni particolari del ministero

Tra gli alimenti dietetici vi sono alcuni prodotti PARTICOLARI (anche detti PER USI SPECIALI) che richiedono la formulazione e l'applicazione di alcuni specifici decreti ministeriali; nel dettaglio:

Alimenti dietetici per usi speciali

Bibliografia: Cibo e salute –S. Rodato, I. Gola – Clitt - pag 158:201.


Autore

Riccardo Borgacci

Riccardo Borgacci

Dietista e Scienziato Motorio
Laureato in Scienze motorie e in Dietistica, esercita in libera professione attività di tipo ambulatoriale come dietista e personal trainer