Prodotti Biologici: Requisiti e Normativa
Ultima modifica 08.11.2021

Introduzione

Quello dei biologici, quindi alimenti o cibi, cosmetici e integratori alimentari, è una vasta gamma di prodotti che deve necessariamente rispettare specifici criteri di produzione.

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Nel seguente articolo tratteremo l'argomento dei cibi biologici, facendo specifico riferimento alle normative che vi si riferiscono - aggiornate al 18 luglio 2018 - e specificando quindi i requisiti di legge fondamentali.

Quello del BIO infatti è un disciplinare a sé stante che, rispetto al convenzionale, non dovrebbe implicare dei vantaggi di salubrità, ma piuttosto di sostenibilità.

Come vedremo infatti, attorno al biologico ruotano numerosi accorgimenti atti a rendere la produzione agro-alimentare più sostenibile, in termini economici (visibili solo nel lungo termine), ecologici e sociali.

Per approfondire: Prodotti Biologici: Perché Sceglierli e Controversie

Normativa

Decreto ministeriale sui prodotti biologici

Il decreto MIPAAF del 18 luglio 2018 n. 6793, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 206 del 05/09/2018 rimpiazza il 18354 del 27 novembre 2009 sui regolamenti comunitari sull'agricoltura biologica, l'834/2007 e l'889/2008, ed abroga il 1804/99 sulle produzioni animali biologiche.

In particolare riguarda: produzione vegetale, produzione animale, prodotti trasformati, norme di conversione, norme di produzione eccezionale, etichettatura, controllo, trasmissione di informazioni alla Commissione europea.

Quindi, per essere definito biologico, un alimento o un qualsiasi prodotto, intesi gli ingredienti che lo compongono, deve vantare tutti i requisiti del disciplinare che lo riguarda.

In questo paragrafo riporteremo fedelmente alcuni trafiletti citati nel decreto MIPAAF del 18 luglio 2018 n. 6793, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 206 del 05/09/2018.

Decreto MIPAAF (Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali) del 18 luglio 2018 n. 6793

Il suddetto decreto contiene disposizioni per l'attuazione del regolamento relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici in materia di:

  • Produzione vegetale
  • Produzione animale
  • Prodotti trasformati
  • Norme di conversione
  • Norme di produzione eccezionale
  • Etichettatura Controllo
  • Trasmissione di informazioni alla Commissione europea.

Non riporteremo fedelmente l'intero decreto legislativo, ma ci limiteremo quindi a riportare ciò che interessa l'agricoltura e l'allevamento, poiché alimenti e cibi biologici sono fondamentalmente ricavati per mezzo di queste due attività.

Faremo, per ultimo, un breve riassunto di ciò che riguarda alcune voci menzionate nella lista, diciamo le più interessanti per i consumatori.

Art. 2. Produzione vegetale biologica

  1. Nel rispetto dei principi agronomici riferiti all'art. 12, paragrafo 1, lettere b) e g) del regolamento CE n. 834/07, la fertilità del suolo e la prevenzione delle malattie è mantenuta mediante il succedersi nel tempo della coltivazione di specie vegetali differenti sullo stesso appezzamento.
  2. In caso di colture seminative, orticole non specializzate e specializzate, sia in pieno campo che in ambiente protetto, la medesima specie è coltivata sulla stessa superficie solo dopo l'avvicendarsi di almeno due cicli di colture principali di specie differenti, uno dei quali destinato a leguminosa.
  3. In deroga a quanto riportato al comma 2:
    • o i cereali autunno-vernini (ad esempio: frumento tenero e duro, orzo, avena, segale, triticale, farro ecc.) e il pomodoro in ambiente protetto possono succedere a loro stessi per un massimo di due cicli colturali, che devono essere seguiti da almeno due cicli di colture principali di specie differenti, uno dei quali destinato a leguminosa;
    • o il riso può succedere a sé stesso per un massimo di tre cicli seguiti almeno da due cicli di colture principali di specie differenti, uno dei quali destinato a leguminosa;
    • o gli ortaggi a foglia a ciclo breve possono succedere a loro stessi al massimo per tre cicli consecutivi. Successivamente ai tre cicli segue almeno una coltura da radice/tubero oppure una coltura da sovescio;
    • o le colture da taglio non succedono a sé stesse. A fine ciclo colturale, della durata massima di sei mesi, la coltura da taglio è interrata e seguita da almeno una coltura da radice/tubero oppure da un sovescio.
  4. In tutti i casi previsti, il ciclo di coltivazione della coltura da sovescio ha una durata minima di settanta giorni.
  5. Tutte le valutazioni di conformità delle sequenze colturali devono essere svolte tenendo conto dell'intero avvicendamento; le sequenze colturali che prevedono la presenza di una coltura erbacea poliennale, ad es. erba medica, sono ammissibili.
  6. I commi dal n. 1 al n. 5 del presente articolo non si applicano alle coltivazioni legnose da frutto.
  7. Le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, per gli ambiti territoriali soggetti ad ordinari vincoli pedoclimatici, possono adottare ulteriori specifiche deroghe se supportate da adeguata documentazione scientifica e previo parere di conformità alla regolamentazione europea rilasciato dal Ministero.
  8. I documenti giustificativi, di cui all'art. 3, paragrafo 1 e all'art. 5, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 889/2008, che attestano la necessità di ricorrere a concimi ed ammendanti, di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 889/08 o ai prodotti per la protezione dei vegetali contro i parassiti e le malattie di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 889/08, sono rappresentati dalla dichiarazione di cui all'art. 63, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 889/08, firmata dall'operatore responsabile.
  9. Qualora la necessità di un intervento non sia riportata nella dichiarazione di cui all'art. 63, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 889/08, il documento giustificativo è rappresentato da uno dei documenti di seguito elencati che riguardano, se del caso, ciascun singolo impiego:
    • o relazione tecnico agronomica;
    • o certificato di analisi del terreno;
    • o relazione fitopatologica;
    • o carta dei suoli; e. bollettini meteorologici e fitosanitari;
    • o modelli fitopatologici previsionali; g. registrazione delle catture su trappole entomologiche.
  10. Per i concimi ed ammendanti, di cui all'art. 3 paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 889/08, il riferimento legislativo nazionale è rappresentato dall'allegato 13, parte seconda, tabella 1 «Elenco dei fertilizzanti idonei all'uso in agricoltura biologica», del decreto legislativo n. 75/2010.
  11. Possono essere utilizzati in agricoltura biologica, se accompagnati da apposita dichiarazione, rilasciata dal fornitore, attestante che la produzione degli stessi non sia avvenuta in allevamenti industriali, i seguenti prodotti:
    • o letame;
    • o letame essiccato e pollina;
    • o effluenti di allevamento compostati compresi pollina e stallatico compostato;
    • o effluenti liquidi di allevamento;
    • o digestati da biogas contenenti sottoprodotti di origine animale o digestati con materiale di origine vegetale o animale di cui all'allegato I del regolamento n. 889/2008. 12)
  12. Il termine «allevamento industriale» a cui si fa riferimento nella colonna «descrizione, requisiti di composizione, condizione per l'uso» dell'allegato I del regolamento (CE) n. 889/08, si riferisce ad un allevamento in cui si verifichi almeno una delle seguenti condizioni:
    • o gli animali siano tenuti in assenza di luce naturale o in condizioni di illuminazione controllata artificialmente per tutta la durata del loro ciclo di allevamento;
    • o gli animali siano permanentemente legati o stabulati su pavimentazione esclusivamente grigliata o, in ogni caso, durante tutta la durata del loro ciclo di allevamento non dispongano di una zona di riposo dotata di lettiera vegetale.
  13. Le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, in relazione alle esperienze maturate sul proprio territorio e sentite le organizzazioni professionali agricole, possono disporre che nei territori di competenza sia adottata la deroga per l'uso del rame di cui al punto 6 dell'allegato II del regolamento (CE) n. 889/2008. Le regioni e Province autonome di Trento e Bolzano comunicano al Ministero le deroghe concesse entro trenta giorni dalla data di concessione.
  14. Non sono soggetti ad autorizzazione per l'immissione in commercio, come previsto dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, i prodotti elencati nell'Allegato 2 (propolis, Polvere di pietra o di roccia, Bicarbonato di sodio, Preparati biodinamici, Oli vegetali alimentari, Lecitina, Aceto, Sapone molle e/o di Marsiglia, Calce viva, Estratto integrale di castagno a base di tannino, Soluzione acquosa di acido ascorbico, Olio vegetale trattato con ozono, Estratto glicolico a base di flavonoidi) al presente decreto, purché impiegati come corroboranti, biostimolanti, o potenziatori della resistenza delle piante e quando non siano venduti con denominazione di fantasia. Il singolo prodotto commerciale non può contenere alcuna componente non esplicitamente autorizzata per la tipologia di appartenenza. Le tipologie di prodotto, elencate nell'Allegato 2, sono immesse in commercio con etichette recanti indicazioni concernenti la composizione quali-quantitativa, le modalità e precauzioni d'uso, l'identificazione del responsabile legale dell'immissione in commercio, lo stabilimento di produzione e confezionamento nonché la destinazione d'uso che, in ogni caso, non dovrà essere riconducibile alla definizione di prodotto fitosanitario di cui all'art. 2 del regolamento (CE) n. 1107/2009.

Art. 3. Produzione animale

  1. Ai sensi dell'art. 8, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 889/08, la scelta della razza in apicoltura deve privilegiare le razze autoctone secondo la loro naturale distribuzione geografica: Apis mellifera ligustica, Apis mellifera siculo (limitatamente alla Sicilia) e, limitatamente alle zone di confine, gli ibridi risultanti dal libero incrocio con le razze proprie dei paesi confinanti.
  2. Nel caso in cui non risultino disponibili animali biologici in numero sufficiente possono essere introdotti animali non biologici nel rispetto delle condizioni previste all'art. 9 (paragrafi da 2 a 5) e all'art. 38 del regolamento (CE) n. 889/2008.
  3. La regione o la Provincia autonoma di Trento e Bolzano ove è stata presentata la notifica di attività con metodo biologico è l'Autorità competente, a cui si fa riferimento nel paragrafo 4 dell'art. 9 del regolamento (CE) n. 889/2008, incaricata di rilasciare l'autorizzazione per l'aumento delle percentuali massime di mammiferi femmine non biologici consentite per il rinnovo del patrimonio.
  4. L'operatore, al fine di dimostrare la mancata disponibilità degli animali biologici di cui all'art. 9, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 889/2008, mette a disposizione delle Autorità competenti e del proprio Organismo di controllo la documentazione comprovante l'indisponibilità sul mercato di animali biologici. Tale documentazione è costituita da un minimo di due richieste di acquisto ad altrettanti fornitori di animali biologici e dalle relative risposte negative. L'assenza di risposta, entro il termine di cinque giorni dalla data di ricevimento della richiesta, equivale a risposta negativa. L'operatore, interessato alla concessione della deroga, inoltra domanda al proprio Organismo di controllo che, redatta apposita relazione tecnica comprensiva dell'accertamento dell'indisponibilità di mercato di animali biologici, presenta formale richiesta di nulla-osta all'Autorità competente. L'Autorità competente, nel termine di trenta giorni lavorativi dalla data di presentazione della richiesta di nulla-osta, accoglie e/o rigetta l'istanza. Si applica l'istituto del silenzio assenso, di cui all'art. 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241 salvo diverse disposizioni adottate dalle regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano.
  5. Per «estensione significativa dell'azienda», di cui alla lettera a), paragrafo 4 dell'art. 9 del regolamento (CE) n. 889/2008, si intende un ampliamento delle «unità di produzione», definite alla lettera f), art. 2 del regolamento (CE) n. 889/08, tale da consentire un incremento del capitale animale adulto in produzione almeno pari al 20% per bovini adulti e al 30% per le altre categorie.
  6. Gli accordi di cooperazione, previste al paragrafo 3 dell'art. 3 del regolamento (CE) n. 889/2008 non possono contribuire alla determinazione dell'«estensione significativa dell'azienda».
  7. Con riferimento all'elenco di cui all'art. 12, paragrafo 3, lettera e), del regolamento (CE) n. 889/2008, che prevede il numero massimo di avicoli contenuti in ciascun ricovero, la categoria «pollastrelle» è da intendersi inclusa nella categoria delle galline ovaiole (punto ii).
  8. In riferimento all'art. 12, paragrafo 5, comma 2, del regolamento (CE) n. 889/2008 il Ministero, sentito il Tavolo tecnico permanente sull'agricoltura biologica di cui al D.D. n. 631 del 9 aprile 2013, con decreto direttoriale, fissa i criteri di definizione dei ceppi a lento accrescimento.
  9. Nelle more della definizione dei criteri di cui al comma 10, il Ministero compila e aggiorna, sentito il Tavolo tecnico permanente sull'agricoltura biologica, l'elenco dei tipi genetici a lento accrescimento di cui all'Allegato 8, al solo fine della definizione dell'età minima di macellazione di cui all'art. 12, paragrafo 5, comma 1, del regolamento (CE) n. 889/2008.
  10. Per «aree di pascolo ad uso civico», di cui al punto v) della lettera b) dell'art. 14 del regolamento (CE) n. 834/2007 e per «aree di pascolo comune» di cui al paragrafo 3 dell'art. 17 del regolamento (CE) n. 889/2008, si intendono:
    1. aree di proprietà di enti pubblici;
    2. aree indicate dalla legge 16 giugno 1927, n. 1766 e successive modifiche;
    3. aree su cui gravano, in ogni caso, diritti di uso civico di pascolo.
  11. Le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sono le Autorità competenti a stabilire, qualora occorra, se l'area di pascolo pubblica o privata, di interesse per l'allevamento biologico, sia da considerarsi «area di pascolo comune», anche nel caso di aree derivanti da forme di accordo privato di gestione dei pascoli debitamente regolamentate e registrate.
  12. I documenti giustificativi relativi a:
    1. «ricorso alle disposizioni» di cui all'art. 17 del regolamento (CE) n. 889/2008;
    2. rispetto del periodo di riposo del parchetto di cui al paragrafo 5, dell'art. 23 del regolamento (CE) n. 889/2008;
    3. «rispetto della disposizione» relativamente al divieto di vendita del prodotto con la denominazione biologica in caso di applicazione dell'art. 41 del regolamento (CE) n. 889/2008;
    4. «uso di alimenti non biologici di origine agricola» di cui all'art. 43 del regolamento (CE) n. 889/2008;
    5. «ricorso alle deroghe» di cui all'art. 47 del regolamento (CE) n. 889/2008; corrispondono alle ordinarie registrazioni aziendali nel rispetto dalla vigente normativa nazionale.
  13. Le pratiche di cui al paragrafo 1, art. 18 del regolamento (CE) n. 889/2008, sono consentite a seguito del parere obbligatorio e vincolante di un medico veterinario dell'Autorità sanitaria competente per territorio. Tra le pratiche di cui al paragrafo 1, art. 18 del regolamento (CE) n. 889/2008 è inclusa la cauterizzazione dell'abbozzo corneale; per questa pratica il parere del suddetto medico veterinario è reso al singolo allevamento, al permanere delle condizioni che l'hanno determinata, per motivi di sicurezza o al fine di migliorare la salute, il benessere o l'igiene degli animali. Le pratiche di cui al presente comma devono essere effettuate in conformità a quanto previsto dal punto 19 (Mutilazioni e altre pratiche) dell'allegato al decreto legislativo n. 146 del 26 marzo 2001 e dalla normativa vigente in materia di protezione degli animali. L'Organismo di controllo a cui l'operatore è assoggettato, preventivamente informato dallo stesso operatore, verifica il rispetto delle procedure stabilite.
  14. Le condizioni climatiche avverse, che possono minacciare la sopravvivenza degli alveari e che consentono l'alimentazione con miele, zucchero o sciroppo di zucchero biologici di cui all'art. 19, paragrafo 3 del regolamento (CE) 889/08, sono quelle che, a titolo esemplificativo, possono causare le situazioni di seguito elencate: disponibilità alimentari non sufficienti, intese complessivamente sia come «scorte» sia come «fonti di bottinatura», nettare, polline e melata; b. rischio di diffusione di stati infettivi.
  15. Per la realizzazione del vuoto sanitario nell'allevamento dei volatili, di cui al paragrafo 5, art. 23 del regolamento (CE) n. 889/2008, il periodo durante il quale il parchetto esterno deve essere lasciato a riposo tra l'allevamento di un gruppo ed il successivo non è inferiore a quaranta giorni.
  16. Per «mangimi», di cui alla lettera a) dell'art. 32 del regolamento (CE) n. 889/2008, si intendono anche le materie prime per mangimi così come definite alla lettera g), paragrafo 2, art. 3 del regolamento (CE) n. 767/2009.
  17. L'autorità competente che stabilisce il numero di unità animali adulti equivalenti al limite dei 170 chilogrammi di azoto per anno/ettaro è la regione o la Provincia autonoma di Trento e Bolzano territorialmente competente. Le Autorità competenti tengono conto, a titolo orientativo, delle tabelle riportate in allegato IV del regolamento (CE) n. 889/2008, del decreto ministeriale 25 febbraio 2016, n. 5046 e della direttiva 91/676/CEE. Le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano comunicano al Ministero i provvedimenti adottati ai sensi del presente paragrafo.
  18. La cera, di cui al paragrafo 5 dell'art. 38 del regolamento (CE) 889/08, intesa anche come fogli cerei pronti all'uso, è ottenuta da operatori sottoposti al sistema di controllo che garantisca, in ogni fase del processo di trasformazione della cera, la tracciabilità e l'origine della stessa.
  19. L'autorizzazione, prevista dal regolamento (CE) 889/2008, allegato VI, punto 3, lettera a) (vitamine), nelle «Descrizioni e condizioni per l'uso», avente ad oggetto la possibilità di utilizzo per i ruminanti di mangimi contenenti vitamine A, D ed E ottenute con processi di sintesi e identiche alle vitamine derivanti da prodotti agricoli, è attribuita alle regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano territorialmente competenti.

Sintesi di ciò che riguarda i prodotti trasformati

I prodotti trasformati sono quelli ottenuti principalmente da ingredienti di origine agricola (> 50 %). A tal riguardo, è autorizzato l'uso del nitrito di sodio e del nitrato di potassio per la trasformazione dei prodotti a base di carne (per l'assenza di metodi alternativi) senza l'obbligo di alcuna dimostrazione da parte dell'operatore che intenda utilizzarli. Non si applica però alla produzione di prosciutti con osso e culatelli, nei quali il produttore è obbligato a dimostrarne la necessità.

Sintesi di ciò che riguarda il periodo di conservazione

L'inizio del periodo di conversione coincide con la data di conclusione della procedura di compilazione della notifica ma l'Autorità competente può decidere di riconoscere retroattivamente quale periodo di conversione eventuali periodi anteriori. Le regioni e Province autonome di Trento e Bolzano effettuano il riconoscimento retroattivo.

Sintesi di ciò che riguarda le norme di produzione eccezionali

La stabulazione fissa è autorizzata nelle «piccole aziende», intese come quelle con una consistenza totale di cinquanta animali. I «prodotti» che non possono essere venduti con la denominazione biologica sono da intendersi i prodotti dell'alveare. È concessa l'introduzione, nelle unità di produzione biologiche, di avicoli allevati con metodi non biologici con meno di tre giorni di età (pollastrelle), rispettando u tempo di conversione di sei settimane, ma solo in caso di prima costituzione, rinnovo o ricostituzione del patrimonio avicolo – regioni e Provincie autonome di Trento e Bolzano si associano – mettendo a disposizione delle Autorità competenti e del proprio Organismo di controllo copia della «Comunicazione inizio ciclo di allevamento di pollastrelle allevate con metodi non biologici». La dimostrazione di assenza di sostanze non autorizzate nella cera utilizzata deve essere supportata da risultati analitici. Le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, in determinate zone del proprio territorio, autorizzano l'uso di mangimi non biologici da parte dei singoli operatori per un periodo di tempo non superiore ad un anno e nella misura corrispondente alla perdita di produzione foraggera.

Sintesi di ciò che riguarda l'etichettatura

Il numero di codice dell'Organismo di controllo che compare in etichetta è rappresentato dal codice attribuito dalla competente autorità del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali a ciascun Organismo di controllo al momento della autorizzazione ad operare. Il numero di codice è composto dalla sigla «IT», seguita dal termine «BIO», seguito da numero di tre cifre, stabilito dal Ministero, e deve essere preceduto dalla dicitura: «Organismo di Controllo autorizzato dal MIPAAF». Gli Organismi di controllo attribuiscono un numero di codice a tutti gli operatori controllati (per assicurare la tracciabilità dei prodotti in tutte le fasi della produzione, preparazione e distribuzione). Sui prodotti preconfezionati da agricoltura biologica deve essere riportato il nome o la ragione sociale dell'operatore che ha effettuato la produzione o la preparazione più recente, ivi inclusa l'etichettatura, nonché il codice identificativo attribuito dall'Organismo di controllo. Tale dicitura deve essere collocata nello stesso campo visivo del logo biologico dell'UE.

Autore

Riccardo Borgacci

Riccardo Borgacci

Dietista e Scienziato Motorio
Laureato in Scienze motorie e in Dietistica, esercita in libera professione attività di tipo ambulatoriale come dietista e personal trainer